In breve. Lo status base dura 3 anni (fino a 5 con un requisito in più). Se l'attività prevalente è consulenza, non sei una startup innovativa. Si costituisce solo dal notaio. La detrazione del 30% per chi investe è sospesa dal 1° gennaio 2026, mentre quella del 65% in de minimis è attiva.
1.Sei davvero una startup innovativa?
Servono tutti insieme questi requisiti:
- società di capitali (anche cooperativa), con quote o azioni non quotate;
- costituita da non più di 5 anni e non nata da fusione, scissione o cessione d'azienda;
- sede in Italia (o in UE/SEE con una sede produttiva o filiale in Italia);
- valore della produzione entro 5 milioni e dimensione di micro, piccola o media impresa;
- nessuna distribuzione di utili;
- oggetto sociale innovativo ad alto valore tecnologico;
- attività prevalente che non sia agenzia o consulenza (requisito introdotto a fine 2024).
A questi si aggiunge almeno uno su tre:
- spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore della produzione;
- personale qualificato: almeno 1/3 tra dottori di ricerca, dottorandi e ricercatori, oppure 2/3 con laurea magistrale;
- una privativa industriale: brevetto (basta il deposito della domanda) o software registrato.
Il marchio non conta come privativa. È l'equivoco più frequente: registrare il marchio non ti fa entrare nel regime.
2.Come si costituisce: serve il notaio
Per qualche anno si è potuto costituire la startup innovativa online, con il modello standard e senza notaio. Non è più così: il Consiglio di Stato (sent. 2643/2021) ha annullato quel percorso. Oggi l'atto costitutivo si fa solo per atto pubblico notarile.
Dopo la costituzione c'è l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, su autocertificazione del legale rappresentante. È questa iscrizione che dà accesso alle agevolazioni. Ogni anno va confermato il mantenimento dei requisiti.
3.Quanto dura lo status
- 3 anni con i requisiti base: la durata ridotta dalla L. 193/2024.
- Fino a 5 anni se si aggiunge almeno un requisito: per esempio R&S al 25%, forte crescita di ricavi o occupati, un brevetto registrato, capitale rafforzato da investitori terzi.
- Oltre i 5 anni solo come scale-up, con aumenti di capitale importanti da fondi di investimento e crescita dei ricavi molto sostenuta.
Attenzione al conteggio: per la Cassazione (ord. 23980/2022) i 5 anni si contano dalla costituzione della società, non dall'iscrizione nella sezione speciale. Alla scadenza si può passare a PMI innovativa, che non ha limiti di età.
4.Startup in perdita: quando si deve ricapitalizzare
Nei primi anni la perdita è normale, e la legge ne tiene conto. Per le startup innovative (art. 26 DL 179/2012) i termini ordinari si allungano:
- perdita oltre un terzo del capitale: la riduzione obbligatoria slitta dal primo al secondo esercizio successivo;
- capitale sotto il minimo legale: l'assemblea può rinviare la decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, e fino ad allora non scatta lo scioglimento.
Non è però un liberi tutti. Se entro quel termine il capitale non viene reintegrato, tornano le regole ordinarie: ricapitalizzare, trasformare la società o metterla in liquidazione (Cass. 2984/2022).
5.Il prototipo può diventare un investimento a bilancio
Con il principio contabile OIC 24 i costi di sviluppo si possono iscrivere tra le immobilizzazioni e ammortizzare negli anni, invece di caricarli tutti sul conto economico del primo esercizio. Serve un progetto chiaramente definito, tecnicamente fattibile e con prospettive di reddito che ne recuperino il costo.
Ci entrano materiali, servizi, ammortamenti dei macchinari usati, una quota di costi indiretti e il personale impegnato nel progetto, compreso il lavoro di soci e amministratori. Per una startup, dove spesso sono i fondatori a sviluppare il prodotto, è la voce che pesa di più. Anche i costi di costituzione e avvio, se hanno utilità futura, possono andare all'attivo.
6.Le agevolazioni per chi investe, oggi
Detrazione/deduzione del 30%: sospesa dal 1° gennaio 2026. L'autorizzazione europea agli aiuti di Stato è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata in tempo. A giugno 2026 il Governo ha dichiarato di aver avviato la notifica di un nuovo regime, con l'obiettivo di farlo valere anche per gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2026. Alla data di questa guida l'approvazione non risulta ancora arrivata.
Resta invece attiva la detrazione IRPEF del 65% in regime de minimis (art. 29-bis DL 179/2012), perché si basa su un regime europeo che non richiede autorizzazioni. Le condizioni:
- solo per persone fisiche;
- solo per startup innovative (non PMI innovative) entro il terzo anno dall'iscrizione;
- investimento massimo agevolato di 100.000 euro per periodo d'imposta;
- la partecipazione va mantenuta almeno 3 anni e non deve superare il 25% del capitale o dei diritti di voto;
- la startup deve presentare l'istanza sulla piattaforma del MIMIT prima dell'investimento, e l'aiuto rientra nel suo tetto de minimis (300.000 euro in tre esercizi).
Per la società ci sono poi agevolazioni che non dipendono da Bruxelles: esonero da bollo, diritti di segreteria e diritto annuale della Camera di commercio, accesso gratuito al Fondo di garanzia PMI, raccolta con equity crowdfunding e categorie di quote anche per le SRL.
7.Cosa arriva con il Testo unico
La L. 34/2026 (art. 24) ha delegato il Governo a riordinare in un Testo unico tutta la disciplina di startup innovative, spin-off, PMI innovative, incubatori e acceleratori. Il decreto è atteso entro il 7 aprile 2027: alla data di questa guida non è ancora stato presentato. Quando uscirà aggiorneremo questa pagina.
8.Cosa fare adesso
- Stai per costituire: prima del notaio controlla che l'oggetto sociale e l'attività reale reggano, soprattutto sul punto «non consulenza».
- Sei già iscritta: segna la data dei 3 anni e verifica se hai un requisito per arrivare a 5.
- Hai chiuso in perdita: tieni d'occhio i termini, che sono più lunghi ma hanno comunque una scadenza.
- Hai qualcuno pronto a investire: con il 30% sospeso, oggi conta il 65% de minimis, che ha limiti precisi e richiede l'istanza al MIMIT.
Vuoi capire se, con le regole di oggi, la strada dell'innovativa ti conviene ancora?
Prenota una consulenzagratuita · 15 minutiContenuto informativo, non sostituisce una consulenza personalizzata. Il quadro delle agevolazioni è in movimento: fa fede la data di aggiornamento in cima alla pagina. Fonti: DL 179/2012 (artt. 25, 26, 29, 29-bis), L. 193/2024, L. 34/2026 (art. 24), OIC 24, Cons. Stato 2643/2021, Cass. 2984/2022 e ord. 23980/2022. © AR Studio — arstudioconsulting.it