1.Cos'è il titolare effettivo
È la persona fisica che, in concreto, possiede o controlla la società. Non è per forza chi firma o chi amministra: è chi sta davvero dietro. Si individua con tre criteri, in ordine:
- Proprietà: chi possiede oltre il 25% del capitale.
- Controllo: se nessuno supera il 25%, chi controlla la maggioranza dei voti o esercita un'influenza dominante.
- Poteri di amministrazione: in ultima istanza, chi ha i poteri di direzione (di norma l'amministratore).
2.Chi deve comunicarlo, e dove
L'obbligo riguarda società di capitali (SRL, SpA, SAPA), società cooperative, persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute) e trust e istituti affini.
La comunicazione va fatta per via telematica al Registro delle imprese (sistema DIRE), a firma digitale dell'amministratore. Non è una tantum: va aggiornata a ogni variazione dell'assetto (soci, quote, poteri) e confermata periodicamente.
3.Cosa cambia dal 23 luglio 2026
Il D.Lgs. 122/2026 (in vigore dal 23 luglio) recepisce le regole europee (direttiva UE 2024/1640) e modifica il D.Lgs. 231/2007. Attenzione: non cambia come si calcola il titolare effettivo, né l'obbligo di comunicarlo. Cambia l'accesso ai dati del registro — chi può consultarli e come.
È la risposta ordinata al vuoto lasciato dopo lo stop all'accesso indiscriminato: l'accesso torna, ma profilato per categorie e con modalità telematiche.
4.Chi può vedere i tuoi dati
- Autorità (UIF, Guardia di Finanza, vigilanza): accesso pieno.
- Soggetti obbligati accreditati (banche, professionisti, notai…): accedono per l'adeguata verifica della clientela.
- Portatori di legittimo interesse (giornalisti, terzo settore, ricercatori, stazioni appaltanti, ANAC): vedono dati limitati — nome, mese e anno di nascita, residenza, cittadinanza e le condizioni di titolarità effettiva.
Tradotto: i tuoi dati non sono più alla mercé di chiunque, ma non sono nemmeno segreti.
5.Sei un soggetto obbligato? Ti serve l'accreditamento
Se per lavoro consulti i titolari effettivi (adeguata verifica), dal 23 luglio senza accreditamento non accedi più. Cosa fare:
- Richiesta telematica alla Camera di commercio competente, indicando categoria di appartenenza, autorità di vigilanza e finalità dell'utilizzo dei dati.
- L'accreditamento vale due anni.
- Ogni modifica del tuo status va comunicata entro 10 giorni.
6.Cosa fare adesso
- Sei una società/ente: verifica di aver comunicato il titolare effettivo e che il dato sia aggiornato. L'omessa o tardiva comunicazione costa una sanzione da 103 a 1.032 euro (ridotta a un terzo se rimedi entro 30 giorni).
- Sei un soggetto obbligato: avvia l'accreditamento alla Camera di commercio.
- In dubbio su chi è davvero il tuo titolare effettivo (holding, trust, quote incrociate)? È lì che si sbaglia più spesso.
Vuoi che controlliamo la tua posizione? Le società le leggiamo ogni giorno: è il nostro lavoro.
Prenota una consulenzagratuita · 15 minutiContenuto informativo, non sostituisce una consulenza personalizzata. Fonti: D.Lgs. 231/2007 (artt. 20-21), DM 55/2022, art. 2630 c.c., D.Lgs. 122/2026. © AR Studio — arstudioconsulting.it